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I titolari delle rivendite ordinarie di 1ª categoria sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, ragguagliata al terzo del canone e sopracanone risultanti all'atto della stipulazione del contratto d'appalto, con un minimo di lire 5000.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 1 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art32 · fonte del testo