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L'Amministrazione puo' infliggere una pena pecuniaria, disciplinare da un minimo di lire 1000 ad un massimo di lire 50.000 con le modalita' e la procedura stabilite dal regolamento, per qualsiasi irregolarita' di gestione, ivi comprese quelle previste nel precedente articolo, che non siano ritenute di natura e gravita' tali da comportare la disdetta o la revoca della gestione.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1958 al 1 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1957-12-22;1293~art35 · fonte del testo