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Negli anni 1967, 1968 e 1969, quando per un prodotto ortofrutticolo di cui all'allegato I del citato Regolamento n. 139/66 sia stata constatata una situazione di crisi, nei casi previsti dall'articolo 6 del regolamento stesso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, puo' disporre la concessione da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo di un contributo alle organizzazioni, di cui alla presente legge, che effettuano operazioni di ritiro dalla vendita di tale prodotto. Il contributo e' commisurato al valore delle quantita' di prodotto ritirato dal mercato, calcolato nei modi indicati dal predetto Regolamento, ma non puo' superare il 90 per cento delle spese risultanti dal pagamento delle indennita' di cui all'articolo 3 del Regolamento 159/66, per indennizzare i propri aderenti per le quantita' ritirate durante il periodo di crisi.

Testo in vigore dal 4 agosto 1967 al 17 febbraio 1971

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urn:nir:stato:legge:1967-07-27;622~art8 · fonte su Normattiva