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[1]Il servizio antincendi nei porti del Regno, esclusi quelli delle provincie della Libia, dipende dai comandanti di porto ed e' esplicato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco.
[2]Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli Incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonche' la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, anno XVII, n. 960.
Testo in vigore dal 2 luglio 1940 al 30 giugno 1961
