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Il prezzo di vendita dei terreni assegnati a lavoratori manuali della terra che, entro il 31 dicembre 1951, avevano acquistato i terreni medesimi con atto ammesso ai benefici del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ma inefficace ai sensi dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, integrato dal secondo comma dell'art. 4 della legge 18 maggio 1951, n. 333, puo' essere corrisposto mediante cessione agli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria dei titoli spettanti agli stessi lavoratori ai sensi del quinto comma dell'art. 20 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, ferme restando le vigenti disposizioni per quanto dovuto in relazione ad opere di miglioramento compiute dagli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria sui terreni assegnati. I titoli, corrispondenti all'indennita' di espropriazione stabilita per i terreni assegnati a norma del precedente comma, sono computati al valore nominale e debbono essere ceduti agli Enti e Sezioni speciali di riforma fondiaria, ai fini dell'applicazione del primo comma, in unica soluzione, prima che gli Enti e Sezioni medesimi dispongano l'esazione delle annualita' a carico degli assegnatari, a norma dell'art. 24 della legge 12 maggio 1950, n. 230.
Testo in vigore dal 16 aprile 1953 al 22 dicembre 2008
