Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 117/1986

    Ha colpito questo articolo
    30 aprile 1986

    L'art. 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (che ha sancito la parità tra uomini e donne in materia di lavoro) - superando il disposto dell'art. 85, comma terzo, d.P.R. n. 1124/1965, secondo cui, in caso di morte della moglie a seguito di infortunio sul lavoro, il marito superstite aveva diritto ad una rendita solo se invalido (norma da ritenersi abrogata ex art. 19 della legge n. 903, in relazione all'art. 15 delle preleggi) - ha parificato, in tema di prestazioni ai superstiti di infortunati sul lavoro, la posizione del marito a quella della moglie, purché però il decesso della lavorarice sia avvenuto posteriormente all'entrata in vigore della stessa legge n. 903. Senonché, l'equiparazione assoluta tra uomo e donna in materia di lavoro - che è negli scopi dell'intera legge - ha ricevuto ulteriori precisi contorni con la decisione della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 11, legge n. 903, nella parte in cui poneva un consimile limite temporale ai fini della parificazione dei diritti del vedovo e della vedova circa le prestazioni economiche continuative e d'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia. E poiché l'identica matrice di tali prestazioni e di quelle di rendita vitalizia di cui all'art. 12, non consente, ex art. 3 Cost., che resti temporalmente claudicante tale disposizione rispetto all'altra, va riconosciuto che le prestazioni ai superstiti, previste dalle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettanto comunque al marito, quale che sia la data del decesso della moglie lavoratrice. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - l'art. 12 legge n. 903, limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge". - S. n. 6/1980, che dichiarò illegittimo l'art. 11 legge n. 903/1977, nella parte in cui fissava un limite temporale ai fini della parificazione dei diritti del vedovo e della vedova riguardo alle prestazioni economiche continuative e d'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia. - S. n. 75/1981 e O. n. 50/1986, sulla posizione paritaria tra uomini e donne, e conseguente eliminazione di qualsiasi limite discriminante, in materia pensionistica, tanto nei confronti di dipendenti statali che di amministrati degli Istituti di previdenza.

    Art. 12 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 85 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

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  • Sentenza n. 577/1987

    Questione inammissibile
    23 dicembre 1987

    In conseguenza della gia` dichiarata illegittimita` della norma denunciata (art. 12 Legge 9 dicembre 1977 n. 903), le prestazioni erogate, in caso di infortuni e malattie professionali, spettano comunque al marito superstite quale che sia la data del decesso della moglie lavoratrice. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 29 Cost. - dell'art. 12 legge 9 dicembre 1977, n. 903 limitatamente all'inciso "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge" gia` dichiarato costituzionalmente illegittimo con S. n. 117 del 1986).

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 12 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-12-09;903~art12 · fonte su Normattiva