L'art. 12 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (che ha sancito la parità tra uomini e donne in materia di lavoro) - superando il disposto dell'art. 85, comma terzo, d.P.R. n. 1124/1965, secondo cui, in caso di morte della moglie a seguito di infortunio sul lavoro, il marito superstite aveva diritto ad una rendita solo se invalido (norma da ritenersi abrogata ex art. 19 della legge n. 903, in relazione all'art. 15 delle preleggi) - ha parificato, in tema di prestazioni ai superstiti di infortunati sul lavoro, la posizione del marito a quella della moglie, purché però il decesso della lavorarice sia avvenuto posteriormente all'entrata in vigore della stessa legge n. 903. Senonché, l'equiparazione assoluta tra uomo e donna in materia di lavoro - che è negli scopi dell'intera legge - ha ricevuto ulteriori precisi contorni con la decisione della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 11, legge n. 903, nella parte in cui poneva un consimile limite temporale ai fini della parificazione dei diritti del vedovo e della vedova circa le prestazioni economiche continuative e d'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia. E poiché l'identica matrice di tali prestazioni e di quelle di rendita vitalizia di cui all'art. 12, non consente, ex art. 3 Cost., che resti temporalmente claudicante tale disposizione rispetto all'altra, va riconosciuto che le prestazioni ai superstiti, previste dalle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, spettanto comunque al marito, quale che sia la data del decesso della moglie lavoratrice. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - l'art. 12 legge n. 903, limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge". - S. n. 6/1980, che dichiarò illegittimo l'art. 11 legge n. 903/1977, nella parte in cui fissava un limite temporale ai fini della parificazione dei diritti del vedovo e della vedova riguardo alle prestazioni economiche continuative e d'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia. - S. n. 75/1981 e O. n. 50/1986, sulla posizione paritaria tra uomini e donne, e conseguente eliminazione di qualsiasi limite discriminante, in materia pensionistica, tanto nei confronti di dipendenti statali che di amministrati degli Istituti di previdenza.
Art. 12 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 85 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali