Il sospetto d'incostituzionalita` degli artt. 5, comma primo, e 16, comma secondo, della L. 9 dicembre 1977 n. 903 - formulato dal giudice 'a quò con richiamo alla precedente dichiarazione d'illegittimita` degli artt. 12, comma primo, L.n. 653 del 1934, e 1, L.n. 1305 del 1952, nelle parti relative al divieto di lavoro notturno delle donne - non puo` dirsi fondato, in quanto le disposizioni impugnate (lungi dal riprodurre) hanno "novellato" la normativa dichiarata incostituzionale, subordinando il divieto, penalmente sanzionato, di adibire le donne a lavoro notturno, nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, all'assenza di diversa previsione o disciplina della contrattazione collettiva, anche aziendale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 37, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita` degli artt. 5, comma primo, e 16, comma secondo, L.n. 903, cit.). - v. S.n. 210/1986.
Art. 5 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 16 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro