Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151

Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:

  • a)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151));
  • b)((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151));
  • c)dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 27 aprile 2001

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 57/1991

    Questione infondata
    6 febbraio 1991

    Questione già dichiarata manifestamente infondata perché, allo stato, può essere presa in considerazione la particolare e peculiare condizione della donna e la sua posizione in seno alla famiglia. - O. n. 378/1989

    Art. 37 cost. · Art. 5 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 16 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

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  • Ordinanza n. 378/1989

    Questione infondata
    6 luglio 1989

    È manifestamente infondata in quanto già dichiarata infondata con precedente sentenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, denunziato - in riferimento all'art. 37, primo comma Cost. - in quanto prevede il divieto, nelle sole aziende manifatturiere, di adibire le donne al lavoro notturno. - v. S. n. 498/1988; O. n. 703/1988; S. n. 246/1987.

    Art. 37 cost. · Art. 39 cost. · Art. 5 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

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  • Sentenza n. 246/1987

    Questione infondata
    6 luglio 1987

    Il sospetto d'incostituzionalita` degli artt. 5, comma primo, e 16, comma secondo, della L. 9 dicembre 1977 n. 903 - formulato dal giudice 'a quò con richiamo alla precedente dichiarazione d'illegittimita` degli artt. 12, comma primo, L.n. 653 del 1934, e 1, L.n. 1305 del 1952, nelle parti relative al divieto di lavoro notturno delle donne - non puo` dirsi fondato, in quanto le disposizioni impugnate (lungi dal riprodurre) hanno "novellato" la normativa dichiarata incostituzionale, subordinando il divieto, penalmente sanzionato, di adibire le donne a lavoro notturno, nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, all'assenza di diversa previsione o disciplina della contrattazione collettiva, anche aziendale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 37, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita` degli artt. 5, comma primo, e 16, comma secondo, L.n. 903, cit.). - v. S.n. 210/1986.

    Art. 5 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 16 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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