Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
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Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, e' vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonche' alle addette ai servizi sanitari aziendali. Il divieto di cui al comma precedente puo' essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro quindici giorni all'ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate. Il divieto di cui al primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di eta' del bambino.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1977 al 27 febbraio 1999
