Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151

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Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, e' vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonche' alle addette ai servizi sanitari aziendali. Il divieto di cui al comma precedente puo' essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro quindici giorni all'ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate. Il divieto di cui al primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di eta' del bambino.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1977 al 27 febbraio 1999

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 57/1991

    Questione infondata
    6 febbraio 1991

    Questione già dichiarata manifestamente infondata perché, allo stato, può essere presa in considerazione la particolare e peculiare condizione della donna e la sua posizione in seno alla famiglia. - O. n. 378/1989

    Art. 37 cost. · Art. 5 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 16 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

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  • Ordinanza n. 378/1989

    Questione infondata
    6 luglio 1989

    È manifestamente infondata in quanto già dichiarata infondata con precedente sentenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, denunziato - in riferimento all'art. 37, primo comma Cost. - in quanto prevede il divieto, nelle sole aziende manifatturiere, di adibire le donne al lavoro notturno. - v. S. n. 498/1988; O. n. 703/1988; S. n. 246/1987.

    Art. 37 cost. · Art. 39 cost. · Art. 5 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

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  • Sentenza n. 246/1987

    Questione infondata
    6 luglio 1987

    Il sospetto d'incostituzionalita` degli artt. 5, comma primo, e 16, comma secondo, della L. 9 dicembre 1977 n. 903 - formulato dal giudice 'a quò con richiamo alla precedente dichiarazione d'illegittimita` degli artt. 12, comma primo, L.n. 653 del 1934, e 1, L.n. 1305 del 1952, nelle parti relative al divieto di lavoro notturno delle donne - non puo` dirsi fondato, in quanto le disposizioni impugnate (lungi dal riprodurre) hanno "novellato" la normativa dichiarata incostituzionale, subordinando il divieto, penalmente sanzionato, di adibire le donne a lavoro notturno, nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, all'assenza di diversa previsione o disciplina della contrattazione collettiva, anche aziendale. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 37, comma primo, Cost. - della questione di costituzionalita` degli artt. 5, comma primo, e 16, comma secondo, L.n. 903, cit.). - v. S.n. 210/1986.

    Art. 5 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 16 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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