Art. 5 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151
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E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino. 2. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato:
- c)dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
Testo in vigore dal 27 febbraio 1999 al 27 aprile 2001
