Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1932 al 16 dicembre 2009. 138 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Chiunque compia atti diretti a sottrarre i propri redditi alla imposta - come l'alterazione dei registri contabili, la omessa inscrizione di attivita' negli inventari, o la inscrizione in essi di passivita' inesistenti, la formazione di scritture e di altri documenti fittizi, la dichiarata inesistenza totale o parziale di cespiti che si accertino poi sussistenti - e' soggetto alla sovrimposta di cui agli articoli 2 e 3, ed e' inoltre punito colla multa da L. 500 aL. 5000, salva, quando ne sia il caso, l'applicazione delle maggiori pene comminate dalle leggi penali. L'occultamento al datore di lavoro, da parte degli operai, del proprio stato di celibato, e la dichiarazione agli uffici delle imposte ed al datore di lavoro di una eta' diversa dalla vera, in quanto influente agli effetti della imposta, sono punibili coll'ammenda da L. 20 a L. 100.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-12-09;2834~art4 · fonte del testo