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Nei casi di recidiva, nei cinque anni, la multa comminata dall'articolo precedente e' aumentata da un terzo alla meta', ed alle ammende che saranno applicabili in dipendenza della presente legge e' sostituita la multa da L. 150 a L. 3000.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1928 al 16 dicembre 2009
