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[1]Le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, che regolano la concessione delle pensioni e degli assegni privilegiati di guerra sono interamente estese ai cittadini i quali dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 in occasione di tumulti, di disordini, di conflitti, di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per fine nazionale, abbiano riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte.

[2]Le pensioni e gli assegni privilegiati decorrono dalla data dell'evento e devono liquidarsi in base al grado che il caduto o l'invalido rivestiva nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e nei corpi o servizi ausiliari, od in base al grado equivalente che egli rivestiva nell'Amministrazione civile dello Stato; in ogni altro caso in base al grado di soldato.

[3]Per il periodo che precede la data del 1° luglio 1923, le pensioni e gli assegni privilegiati di guerra saranno liquidate nella misura stabilita dalle disposizioni anteriori al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

[4]I militari in servizio attivo o richiamati alle armi, i funzionari ed agenti dello Stato e degli Enti pubblici e le loro famiglie, che si trovino nelle condizioni previste da questo articolo, hanno diritto di optare o per il trattamento concesso dalle leggi sulle pensioni normali o per quello stabilito dalla presente legge.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1925 al 22 marzo 1927

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1925-12-24;2275~art1 · fonte del testo

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