Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS.LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165
6Il D.Lgs. Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1. della citata, legge 24 dicembre 1925, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, e' fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici".
Testo in vigore dal 6 agosto 1944 al 16 dicembre 2009
