Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1944 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165

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Il D.Lgs. Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1. della citata, legge 24 dicembre 1925, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, e' fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici".

Testo in vigore dal 6 agosto 1944 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 agosto 1944

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1935 al 6 agosto 1944. 242 parole tolte in 4 capoversi.

tolto: Le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, che regolano la concessione delle pensioni e degli assegni privilegiati di guerra sono interamente estese ai cittadini i quali dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 in occasione di tumulti, di disordini, di conflitti, di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per fine nazionale, abbiano riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte.

tolto: Le pensioni e gli assegni privilegiati decorrono dalla data dell'evento e devono liquidarsi in base al grado che il caduto o l'invalido rivestiva nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e nei corpi o servizi ausiliari, od in base al grado equivalente che egli rivestiva nell'Amministrazione civile dello Stato; in ogni altro caso in base al grado di soldato.

tolto: Per il periodo che precede la data del 1° luglio 1923, le pensioni e gli assegni privilegiati di guerra saranno liquidate nella misura stabilita dalle disposizioni anteriori al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

tolto: I militari in servizio attivo o richiamati alle armi, i funzionari ed agenti dello Stato e degli Enti pubblici e le loro famiglie, che si trovino nelle condizioni previste da questo articolo, hanno diritto di optare o per il trattamento concesso dalle leggi sulle pensioni normali o per quello stabilito dalla presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165

    Il D.Lgs. Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "A favore dei pensionati che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1. della citata, legge 24 dicembre 1925, n. 2275, abbiano optato per il trattamento di pensione stabilito dall'articolo stesso, e' fatto salvo il diritto di richiedere la liquidazione della pensione normale spettante per i servizi resi allo Stato o ad enti pubblici".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-24;2275~art1 · fonte del testo

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