Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1927 al 14 settembre 1927. Leggi il testo vigente →

[1]Le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, che regolano la concessione delle pensioni e degli assegni privilegiati di guerra sono interamente estese ai cittadini i quali dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 in occasione di tumulti, di disordini, di conflitti, di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per fine nazionale, abbiano riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte.1

[2]Le pensioni e gli assegni privilegiati decorrono dalla data dell'evento e devono liquidarsi in base al grado che il caduto o l'invalido rivestiva nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e nei corpi o servizi ausiliari, od in base al grado equivalente che egli rivestiva nell'Amministrazione civile dello Stato; in ogni altro caso in base al grado di soldato.

[3]Per il periodo che precede la data del 1° luglio 1923, le pensioni e gli assegni privilegiati di guerra saranno liquidate nella misura stabilita dalle disposizioni anteriori al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

[4]I militari in servizio attivo o richiamati alle armi, i funzionari ed agenti dello Stato e degli Enti pubblici e le loro famiglie, che si trovino nelle condizioni previste da questo articolo, hanno diritto di optare o per il trattamento concesso dalle leggi sulle pensioni normali o per quello stabilito dalla presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 17 marzo 1927, n. 326, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 257, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, in seguito ad eventi verificatisi dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922, e' riaperto e prorogato al 30 aprile 1927, e per i residenti all'estero o nelle colonie al 30 giugno 1927".

Testo in vigore dal 22 marzo 1927 al 14 settembre 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1927

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1925 al 22 marzo 1927.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 17 marzo 1927, n. 326, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 257, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, in seguito ad eventi verificatisi dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922, e' riaperto e prorogato al 30 aprile 1927, e per i residenti all'estero o nelle colonie al 30 giugno 1927".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1925-12-24;2275~art1 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari