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[1]Le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, che regolano la concessione delle pensioni e degli assegni privilegiati di guerra sono interamente estese ai cittadini i quali dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 in occasione di tumulti, di disordini, di conflitti, di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per fine nazionale, abbiano riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte.1 2 3

[2]Le pensioni e gli assegni privilegiati decorrono dalla data dell'evento e devono liquidarsi in base al grado che il caduto o l'invalido rivestiva nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e nei corpi o servizi ausiliari, od in base al grado equivalente che egli rivestiva nell'Amministrazione civile dello Stato; in ogni altro caso in base al grado di soldato.4

[3]Per il periodo che precede la data del 1° luglio 1923, le pensioni e gli assegni privilegiati di guerra saranno liquidate nella misura stabilita dalle disposizioni anteriori al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

[4]I militari in servizio attivo o richiamati alle armi, i funzionari ed agenti dello Stato e degli Enti pubblici e le loro famiglie, che si trovino nelle condizioni previste da questo articolo, hanno diritto di optare o per il trattamento concesso dalle leggi sulle pensioni normali o per quello stabilito dalla presente legge.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 17 marzo 1927, n. 326, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 257, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, in seguito ad eventi verificatisi dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922, e' riaperto e prorogato al 30 aprile 1927, e per i residenti all'estero o nelle colonie al 30 giugno 1927".

2

con decorrenza dal 23 luglio 1919

Il Regio D.L. 10 agosto 1927, n. 1519, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 359, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di favore stabilite con la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, sono interamente estese, senza limite di tempo, ai cittadini i quali, a decorrere dal 23 luglio 1919, abbiano all'estero, in occasione di conflitti o di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per un fine nazionale, riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa, ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte".

3

con decorrenza dal 23 luglio 1919

Il Regio D.L. 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito senza modificazioni dalla L. 22 gennaio 1934, n. 137, nel modificare l'art. 1, comma 1 del Regio D.L. 10 agosto 1927, n. 1519, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 359, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 359, che, nei riguardi dei cittadini residenti all'estero, stabiliscono la estensione, di cui al precedente articolo, senza limite di scadenza ed a decorrere dal 23 luglio 1919, si applicano a decorrere dal 23 marzo 1919".

L. 31 dicembre 1934, n. 2068

4

La L. 31 dicembre 1934, n. 2068 ha disposto: -(con l'articolo unico, comma 1) che "Salve, quando piu' favorevoli, le disposizioni del 2° comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, la pensione alle famiglie dei caduti per la causa fascista ed ai mutilati per la causa stessa e' liquidata sul grado di tenente, se il cittadino, caduto o divenuto invalido militando nello squadrismo, era comandante della squadra di azione". -(con l'articolo unico, comma 2) che "La dichiarazione che il caduto o l'invalido sia stato comandante della squadra di azione, e' rilasciata dalla Direzione del Partito Nazionale Fascista." -(con l'articolo unico, comma 3) che "La presente disposizione si applica con effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

Testo in vigore dal 22 gennaio 1935 al 6 agosto 1944

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 1935

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1934 al 22 gennaio 1935.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 dicembre 1934, n. 2068

    La L. 31 dicembre 1934, n. 2068 ha disposto: -(con l'articolo unico, comma 1) che "Salve, quando piu' favorevoli, le disposizioni del 2° comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, la pensione alle famiglie dei caduti per la causa fascista ed ai mutilati per la causa stessa e' liquidata sul grado di tenente, se il cittadino, caduto o divenuto invalido militando nello squadrismo, era comandante della squadra di azione". -(con l'articolo unico, comma 2) che "La dichiarazione che il caduto o l'invalido sia stato comandante della squadra di azione, e' rilasciata dalla Direzione del Partito Nazionale Fascista." -(con l'articolo unico, comma 3) che "La presente disposizione si applica con effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno".

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urn:nir:stato:legge:1925-12-24;2275~art1 · fonte del testo

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