Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS.LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 settembre 1927 al 1 gennaio 1934. Leggi il testo vigente →
[1]Le disposizioni del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, che regolano la concessione delle pensioni e degli assegni privilegiati di guerra sono interamente estese ai cittadini i quali dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 in occasione di tumulti, di disordini, di conflitti, di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per fine nazionale, abbiano riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte.1 2
[2]Le pensioni e gli assegni privilegiati decorrono dalla data dell'evento e devono liquidarsi in base al grado che il caduto o l'invalido rivestiva nel Regio esercito, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, e nei corpi o servizi ausiliari, od in base al grado equivalente che egli rivestiva nell'Amministrazione civile dello Stato; in ogni altro caso in base al grado di soldato.
[3]Per il periodo che precede la data del 1° luglio 1923, le pensioni e gli assegni privilegiati di guerra saranno liquidate nella misura stabilita dalle disposizioni anteriori al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
[4]I militari in servizio attivo o richiamati alle armi, i funzionari ed agenti dello Stato e degli Enti pubblici e le loro famiglie, che si trovino nelle condizioni previste da questo articolo, hanno diritto di optare o per il trattamento concesso dalle leggi sulle pensioni normali o per quello stabilito dalla presente legge.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 17 marzo 1927, n. 326, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 257, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il termine per la presentazione delle domande di pensione da parte dei minorati e delle famiglie dei caduti per la causa nazionale, in seguito ad eventi verificatisi dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922, e' riaperto e prorogato al 30 aprile 1927, e per i residenti all'estero o nelle colonie al 30 giugno 1927".
con decorrenza dal 23 luglio 1919
Il Regio D.L. 10 agosto 1927, n. 1519, convertito senza modificazioni dalla L. 16 febbraio 1928, n. 359, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di favore stabilite con la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, sono interamente estese, senza limite di tempo, ai cittadini i quali, a decorrere dal 23 luglio 1919, abbiano all'estero, in occasione di conflitti o di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per un fine nazionale, riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa, ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte".
Testo in vigore dal 14 settembre 1927 al 1 gennaio 1934
