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In tutti i casi nei quali verra' attuato l'esercizio economico, di cui al precedente articolo 1, i diritti di bollo di centesimi 5 e di centesimi 50 rispettivamente stabiliti dall'articolo 20, n. 5, e dall'articolo 66, ultimo comma, del testo unico approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, saranno sostituiti da una tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per le merci, nella misura dell'1 e mezzo per cento quando si tratti di trasporti a grande velocita', e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocita'. 2 3 4
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 14 luglio 1912, n. 835
2La L. 14 luglio 1912, n. 835 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Alle disposizioni contenute negli articoli 20, n. 5, e 66, ultimo comma, della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, nell'art. 3 della legge 9 giugno 1901, n. 220, e nell'art. 16 della legge 30 giugno 1906, n. 272, sono sostituite le disposizioni seguenti: a) sui biglietti, contromarche e riscontri relativi ai trasporti di persone e di merci su ferrovie, comprese quelle in esercizio economico, e cosi' pure ai trasporti su linee automobilistiche, sara' applicata una tassa di bollo proporzionale allo importo totale dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per le merci nella misura dell'uno e mezzo per cento, fatta eccezione dei trasporti di merci a piccola velocita' per i quali sara' applicata l'aliquota di cent. 40 per ogni 100 lire. Sono pero' esenti dalla tassa di bollo i biglietti per trasporti in ferrovia di viaggiatori dell'ultima classe, se di importo non superiore a mezza lira; b) sui biglietti per l'abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori, rimane ferma la tassa di bollo proporzionale al loro importo nella misura dell'uno e mezzo per cento, come e' stabilito dall'art. 16 della legge 30 giugno 1906, n. 272; c) per i trasporti di persone e di merci sulle tramvie intercomunali, sui biglietti, compresi quelli di abbonamento, come sulle contromarche e riscontri, il cui importo sia superiore a 50 centesimi, rimane ferma la tassa di bollo in ragione dell'1 per cento come e' stabilito dall'art. 27 della legge 23 aprile 1911, numero 509. Per le tramvie urbane rimane ferma la esenzione da bollo giusta il disposto della legge predetta. Le disposizioni recate dal comma c) del presente articolo sono applicabili anche ai trasporti su battelli con motori meccanici per la navigazione interna, rimanendo esenti da bollo quelli sui battelli addetti ai servizi urbani". Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1913.
L. 29 dicembre 1912, n. 1365
3La L. 29 dicembre 1912, n. 1365, nel modificare l'art. 14 della L. 14 luglio 1912, n. 835, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 della legge 14 luglio 1912, n. 835, avranno effetto: a) per i trasporti dei viaggiatori e delle merci in servizio interno delle ferrovie esercitate dall'industria privata, delle tranvie e delle linee automobilistiche e di navigazione interna, e nei servizi cumulativi fra loro, dal 1° gennaio 1913; b) per il trasporto delle persone e dei bagagli e cani, sia nel servizio interno della rete di Stato, sia nei servizi cumulativi della rete stessa, nazionali ed internazionali, dal 1° luglio 1913; c) per il trasporto delle merci sia nel servizio interno della rete di Stato, sia nei servizi cumulativi della rete stessa nazionali ed internazionali, dalla data di attivazione delle nuove tariffe per le ferrovie dello Stato, previste con l'art. 38 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato con l'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372. L'art. 20 della detta legge 14 luglio 1912, n. 835, e' abrogato". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Negli articoli 14 e 15 della legge 14 luglio 1912, n. 835, sono aggiunte rispettivamente al secondo comma del paragrafo a), ed all'ultimo comma, dopo le parole «dell'ultima classe», le parole: «comprendendo in ogni caso la terza». Al paragrafo a) dell'art. 14 e' soppressa la parola: «totale», e sono aggiunti all'articolo medesimo i seguenti due comma: «Alle lettere di vettura, o fogli di via, riguardanti i trasporti ferroviari, si applicano, le disposizioni del precedente paragrafo a), in sostituzione di quelle ora vigenti per tali trasporti, e di cui alla legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, art. 20, nn. 14 e 31, ed articolo 63, ed alla legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 34. «I biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e quelli di riscontro per il trasporto e per la consegna delle merci e dei bagagli sui piroscafi di navigazione marittima e sulle vetture pubbliche, sono soggetti alla tassa di centesimi cinque». Sono soppresse le parole: «E a tal fine si deve moltiplicare la base della tariffa viaggiatori e merci per il numero dei chilometri, aggiungendo al prodotto l'importo delle predette tasse e soprattasse», dell'articolo 16 della legge stessa, ed e' aggiunto a tale articolo 16 il comma seguente: «La tassa di bollo proporzionale e la sovrattassa devono, quando applicabili, essere calcolate, sia sui proventi soggetti alla tassa erariale, sia su quelli della medesima natura relativi ai trasporti esenti da tale tassa»".
Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1806
4Il Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1915, n. 1806, nel modificare l'art. 14 della L. 14 luglio 1912, n. 835, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 della legge 14 luglio 1912, n. 835, con le modificazioni di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1912, n. 1365, avranno effetto dalla data in cui sara' pubblicata la nuova edizione delle tariffe e condizioni pei trasporti (continentali e sicule) valevoli per la rete dello Stato, di cui l'art. 2 del Nostro decreto del 28 ottobre 1915, n. 1602, per quanto concerne i trasporti di cose in servizio interno e cumulativo italiano, e dalle date che saranno stabilite di volta in volta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in relazione agli accordi con le Amministrazioni ferroviarie estere, per i trasporti in servizio cumulativo internazionale".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1916 al 16 dicembre 2009
