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In tutti i casi nei quali verra' attuato l'esercizio economico, di cui al precedente articolo 1, i diritti di bollo di centesimi 5 e di centesimi 50 rispettivamente stabiliti dall'articolo 20, n. 5, e dall'articolo 66, ultimo comma, del testo unico approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, saranno sostituiti da una tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per le merci, nella misura dell'1 e mezzo per cento quando si tratti di trasporti a grande velocita', e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocita'.

Testo in vigore dal 28 giugno 1901 al 22 agosto 1912

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1901-06-09;220~art3 · fonte del testo