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In tutti i casi nei quali verra' attuato l'esercizio economico, di cui al precedente articolo 1, i diritti di bollo di centesimi 5 e di centesimi 50 rispettivamente stabiliti dall'articolo 20, n. 5, e dall'articolo 66, ultimo comma, del testo unico approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, saranno sostituiti da una tassa di bollo proporzionale all'importo dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per le merci, nella misura dell'1 e mezzo per cento quando si tratti di trasporti a grande velocita', e del mezzo per cento quando si tratti di trasporti a piccola velocita'. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 14 luglio 1912, n. 835

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La L. 14 luglio 1912, n. 835 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Alle disposizioni contenute negli articoli 20, n. 5, e 66, ultimo comma, della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, nell'art. 3 della legge 9 giugno 1901, n. 220, e nell'art. 16 della legge 30 giugno 1906, n. 272, sono sostituite le disposizioni seguenti: a) sui biglietti, contromarche e riscontri relativi ai trasporti di persone e di merci su ferrovie, comprese quelle in esercizio economico, e cosi' pure ai trasporti su linee automobilistiche, sara' applicata una tassa di bollo proporzionale allo importo totale dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per le merci nella misura dell'uno e mezzo per cento, fatta eccezione dei trasporti di merci a piccola velocita' per i quali sara' applicata l'aliquota di cent. 40 per ogni 100 lire. Sono pero' esenti dalla tassa di bollo i biglietti per trasporti in ferrovia di viaggiatori dell'ultima classe, se di importo non superiore a mezza lira; b) sui biglietti per l'abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori, rimane ferma la tassa di bollo proporzionale al loro importo nella misura dell'uno e mezzo per cento, come e' stabilito dall'art. 16 della legge 30 giugno 1906, n. 272; c) per i trasporti di persone e di merci sulle tramvie intercomunali, sui biglietti, compresi quelli di abbonamento, come sulle contromarche e riscontri, il cui importo sia superiore a 50 centesimi, rimane ferma la tassa di bollo in ragione dell'1 per cento come e' stabilito dall'art. 27 della legge 23 aprile 1911, numero 509. Per le tramvie urbane rimane ferma la esenzione da bollo giusta il disposto della legge predetta. Le disposizioni recate dal comma c) del presente articolo sono applicabili anche ai trasporti su battelli con motori meccanici per la navigazione interna, rimanendo esenti da bollo quelli sui battelli addetti ai servizi urbani". Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1913.

Testo in vigore dal 22 agosto 1912 al 19 gennaio 1913

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 agosto 1912

Confronto con la versione in vigore dal 28 giugno 1901 al 22 agosto 1912.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 14 luglio 1912, n. 835

    La L. 14 luglio 1912, n. 835 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Alle disposizioni contenute negli articoli 20, n. 5, e 66, ultimo comma, della legge sul bollo (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414, nell'art. 3 della legge 9 giugno 1901, n. 220, e nell'art. 16 della legge 30 giugno 1906, n. 272, sono sostituite le disposizioni seguenti: a) sui biglietti, contromarche e riscontri relativi ai trasporti di persone e di merci su ferrovie, comprese quelle in esercizio economico, e cosi' pure ai trasporti su linee automobilistiche, sara' applicata una tassa di bollo proporzionale allo importo totale dei biglietti per i viaggiatori e dei riscontri per le merci nella misura dell'uno e mezzo per cento, fatta eccezione dei trasporti di merci a piccola velocita' per i quali sara' applicata l'aliquota di cent. 40 per ogni 100 lire. Sono pero' esenti dalla tassa di bollo i biglietti per trasporti in ferrovia di viaggiatori dell'ultima classe, se di importo non superiore a mezza lira; b) sui biglietti per l'abbonamento al trasporto a tempo determinato di viaggiatori, rimane ferma la tassa di bollo proporzionale al loro importo nella misura dell'uno e mezzo per cento, come e' stabilito dall'art. 16 della legge 30 giugno 1906, n. 272; c) per i trasporti di persone e di merci sulle tramvie intercomunali, sui biglietti, compresi quelli di abbonamento, come sulle contromarche e riscontri, il cui importo sia superiore a 50 centesimi, rimane ferma la tassa di bollo in ragione dell'1 per cento come e' stabilito dall'art. 27 della legge 23 aprile 1911, numero 509. Per le tramvie urbane rimane ferma la esenzione da bollo giusta il disposto della legge predetta. Le disposizioni recate dal comma c) del presente articolo sono applicabili anche ai trasporti su battelli con motori meccanici per la navigazione interna, rimanendo esenti da bollo quelli sui battelli addetti ai servizi urbani". Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1913.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-06-09;220~art3 · fonte del testo