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[1]In tutti i Comuni delle provincie di Bari, Lecce e Foggia, in quelli di Casamicciola, Lacco Ameno, Forio d'Ischia, Serrara, Barano ed Ischia (della provincia di Napoli) e Cetara, Maiori, Minori, Atrani, Conca, Marni, Furore, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare, Castel San Lorenzo ed Amalfi (dalla provincia di Salerno), e' sospesa la riscossione della 6ª rata della imposta erariale sui terreni e sui fabbricati dell'anno 1910, a favore dei contribuenti le cui Ditte hanno un carico d'imposta erariale non maggiore di annue L. 150.

[2]L'imposta erariale sospesa e non compresa negli sgravi, che ai termini delle leggi tributarie saranno per spettare ai contribuenti, verra' ripartita e pagata con le sei rate che andranno a scadere nell'anno 1911.

Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-04-13;311~art13 · fonte del testo