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[1]La Cassa corrisponde ad ogni operaia, in occasione di parto o di aborto, un sussidio di L. 30 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto nell'art. 331 del Codice penale, per il quale il sussidio non e' dovuto.

[2]Il sussidio dovra' essere pagato alla operaia-madre, almeno per una meta', nella prima settimana del puerperio, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento; questo potra' pure stabilire che il sussidio debba essere, in tutto od in parte, anticipato dall'imprenditore o industriale, salvo rimborso da parte della Cassa di maternita'.

[3]Il regolamento determinera' inoltre in quali forme all'imprenditore o all'industriale dovra' essere notificato, ai fini della disposizione contenuta nel capoverso precedente, la notizia del parto o dell'aborto.

Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 31 luglio 1923

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art3 · fonte del testo