Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]((La Cassa corrisponde ad ogni operaia in occasione di parto o di aborto un sussidio di L. 100 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto dall'art. 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non e' dovuto: lo Stato rimborsa alla Cassa per ciascun parto o aborto sussidiato la quota di L. 18)). 1

[2]Il sussidio dovra' essere pagato alla operaia-madre, almeno per una meta', nella prima settimana del puerperio, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento; questo potra' pure stabilire che il sussidio debba essere, in tutto od in parte, anticipato dall'imprenditore o industriale, salvo rimborso da parte della Cassa di maternita'.

[3]Il regolamento determinera' inoltre in quali forme all'imprenditore o all'industriale dovra' essere notificato, ai fini della disposizione contenuta nel capoverso precedente, la notizia del parto o dell'aborto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 luglio 1923, n. 1583

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La L. 5 luglio 1923, n. 1583 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1922.

Testo in vigore dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 luglio 1923

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1910 al 31 luglio 1923. 3 parole tolte, 19 parole aggiunte.

La Cassa corrisponde ad ogni operaiatolto: , in occasione di parto o di abortotolto: , un sussidio di L. tolto: 30 aggiunto: 100 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto tolto: nell'art. 331 aggiunto: dall'art. 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non e' dovutoaggiunto: : lo Stato rimborsa alla Cassa per ciascun parto o aborto sussidiato la quota di L. 18.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 luglio 1923, n. 1583

    La L. 5 luglio 1923, n. 1583 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1922.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art3 · fonte del testo