Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]((La Cassa corrisponde ad ogni operaia in occasione di parto o di aborto un sussidio di L. 100 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto dall'art. 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non e' dovuto: lo Stato rimborsa alla Cassa per ciascun parto o aborto sussidiato la quota di L. 18)). 1
[2]Il sussidio dovra' essere pagato alla operaia-madre, almeno per una meta', nella prima settimana del puerperio, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento; questo potra' pure stabilire che il sussidio debba essere, in tutto od in parte, anticipato dall'imprenditore o industriale, salvo rimborso da parte della Cassa di maternita'.
[3]Il regolamento determinera' inoltre in quali forme all'imprenditore o all'industriale dovra' essere notificato, ai fini della disposizione contenuta nel capoverso precedente, la notizia del parto o dell'aborto.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 luglio 1923, n. 1583
1La L. 5 luglio 1923, n. 1583 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 1922.
Testo in vigore dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009
