Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1917 al 16 dicembre 2009. 64 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'azione per conseguire il sussidio di cui all'art. 3, si prescrive nel termine di un anno dal giorno del parto o dell'aborto; salvo quando sussista procedimento penale per procurato aborto, nel qual caso la prescrizione e' sospesa fino a sentenza definitiva.
tolto: L'operaia ha diritto al sussidio predetto anche quando sia stato omesso, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi per essa dovuti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art7 · fonte del testo