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[1]((L'azione per conseguire il sussidio di cui all'art. 3, si prescrive nel termine di un anno dal giorno del parto o dell'aborto; salvo quando sussista procedimento penale per procurato aborto, nel qual caso la prescrizione e' sospesa fino a sentenza definitiva.
[2]L'operaia ha diritto al sussidio predetto anche quando sia stato omesso, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi per essa dovuti)).
Testo in vigore dal 22 marzo 1917 al 16 dicembre 2009
