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[1]L'azione per conseguire il sussidio di cui agli articoli 3 e 4 si prescrive nel termine di un anno computabile dal giorno del parto o dell'aborto; salvo quando si proceda per procurato aborto; nel qual caso la prescrizione si intende sospesa fino a sentenza definitiva.

[2]L'operaia ha diritto al sussidio predetto anche quando sia stato omesso il pagamento dell'intero ammontare o di parte dell'ammontare dei contributi dovuti ai termini dell'art. 2. Chi siasi reso colpevole di tale omissione e' punibile con una ammenda da L. 50 a 500, e in tal caso l'imprenditore o l'industriale e' anche obbligato a versare alla Cassa di maternita' una somma corrispondente al decuplo di quella per la quale fu omesso il pagamento.

Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 22 marzo 1917

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art7 · fonte del testo