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[1]Art. 7 bis.
[2]((L'imprenditore, o chi per esso, che non abbia versato, nel termine fissato dal regolamento i contributi dovuti per le proprie operaie, e' punito con una ammenda da L. 50 a L. 500; e dovra', inoltre, versare alla Cassa di maternita' una somma corrispondente al decuplo dei contributi dovuti per l'anno in corso, aumentato di tante volte l'ammontare di tali contributi, quanti sono gli anni anteriori a quello in corso, per i quali ne e' stato omesso il pagamento)).
Testo in vigore dal 22 marzo 1917 al 16 dicembre 2009
