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[1]I concessionari dovranno accordare il viaggio gratuito (escluso il vitto):

[2]1° ai membri del Parlamento in carica ed agli ex-deputati che abbiano almeno sette legislature, e tre viaggi gratuiti all'anno per le loro famiglie;

[3]2° ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dall'Ispettorato generale dei servizi marittimi.

[4]I concessionari dovranno inoltre accordare il viaggio gratuito, escluso il vitto, nel limite di quattro posti di terza classe per ciascun viaggio, ai nazionali indigenti dimoranti all'estero che rimpatrino per prestare servizio militare o che ritornino alla loro residenza all'estero dopo averlo prestato.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art40 · fonte del testo