Art. 12 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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[1]La sovvenzione per le singole linee e' quella indicata per ciascuna di esse nella tabella qui unita, che fa parte integrante della presente convenzione, salvo le riduzioni proporzionali alla percorrenza stabilite dai quaderni di oneri.
[2]La sovvenzione sara' corrisposta a rate mensili posticipate e potra' essere accordata su di esse, a richiesta della Societa', una anticipazione di 19/20.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
