Art. 11 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 78 parole tolte, 28 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La presente convenzione avra' effetto dal 1° luglio 1910 e durera' fino al 30 giugno 1913.
tolto: Sara' in facolta' del Governo di addivenire di anno in anno, e cosi' fin dal primo anno, alla risoluzione della presente convenzione mediante disdetta a darsi con preavviso di mesi sei e senza diritto nella Societa' concessionaria a richiedere per tale anticipata risoluzione danni e compensi di sorta.
tolto: L'anno cui il presente articolo si' riferisce decorre dal 1° luglio al 30 giugno.aggiunto: Convenzione servizi postali e commerciali marittimi-art. 11 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art11 · fonte del testo