Art. 16 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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Alla cessazione della presente convenzione, in qualunque anno avvenga e quando il Governo addivenisse a nuove convenzioni per la concessione di servizi marittimi sovvenzionati, la Societa', ove concorra tanto alle aste quanto alla licitazione privata, avra' la preferenza, se l'offerta da essa fatta al momento delle aste o della licitazione privata risulti uguale a quella del miglior offerente.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
