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[1]La Societa' s'impegna di ordinare alcuni piroscafi con le caratteristiche determinate nel modo stabilito dall'art. 4, per un tonnellaggio complessivo di 12,000 tonnellate lorde, subito dopo la promulgazione della legge che approva la presente convenzione.

[2]Fermi gli accordi di cui all'art. 4, saranno dalla Societa' contraente ordinati altri piroscafi per 12,000 tonnellate lorde, tosto che il Governo indichera' le caratteristiche di essi piroscafi in conformita' delle sue proposte per la definitiva sistemazione dei servizi marittimi.

[3]Ai limiti di tonnellaggio suaccennati sara' consentita la tolleranza in piu' od in meno fino al 5 per cento.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art2 · fonte del testo