Art. 7 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 123 parole tolte, 28 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il prezzo pel rilievo del materiale nuovo gia' in esercizio si formera' per ciascun piroscafo in base al costo risultante dal relativo contratto di costruzione, approvato dal Ministero della marina, piu' gli interessi, 5 per cento all'anno, sulle anticipazioni per acconti dati dalla Societa' al costruttore e sotto deduzione pro-rata dal giorno dell'entrata in servizio, del 6 per cento annuo sul costo di cui sopra, dedotto il 12 per cento quale valore di ricupero del materiale al 20° anno.
tolto: Il prezzo pel rilievo del materiale nuovo in corso di consegna, in costruzione od anche soltanto ordinato, si formera' in base al costo contrattuale, piu' gli interessi del 5 per cento annui sugli acconti che gia' fossero stati pagati dalla Societa' al costruttore.aggiunto: Convenzione servizi postali e commerciali marittimi-art. 7 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art7 · fonte del testo