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[1]Alla scadenza della presente convenzione ed anche prima, in caso di risoluzione per intervenuta disdetta, lo Stato si obbliga di far rilevare al nuovo od ai nuovi concessionari dei servizi marittimi, di cui alla presente convenzione, e la Societa' ha obbligo di cedere tanto il materiale nuovo, di cui al precedente articolo 2, sia esso gia' in esercizio, in corso di costruzione od anche soltanto ordinato alla data della intervenuta disdetta, quanto i piroscafi gia' usati ed applicati ai servizi sovvenzionati, che non superino il 12° anno di eta' dalla data del varo.

[2]L'importo complessivo dei piroscafi usati, di cui sopra, da rilevarsi non potra' in ogni caso superare la somma complessiva di sei milioni di lire.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art6 · fonte del testo