Art. 7 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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[1]Il prezzo pel rilievo del materiale nuovo gia' in esercizio si formera' per ciascun piroscafo in base al costo risultante dal relativo contratto di costruzione, approvato dal Ministero della marina, piu' gli interessi, 5 per cento all'anno, sulle anticipazioni per acconti dati dalla Societa' al costruttore e sotto deduzione pro-rata dal giorno dell'entrata in servizio, del 6 per cento annuo sul costo di cui sopra, dedotto il 12 per cento quale valore di ricupero del materiale al 20° anno.
[2]Il prezzo pel rilievo del materiale nuovo in corso di consegna, in costruzione od anche soltanto ordinato, si formera' in base al costo contrattuale, piu' gli interessi del 5 per cento annui sugli acconti che gia' fossero stati pagati dalla Societa' al costruttore.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
