Art. 8 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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Il prezzo pel rilievo del materiale usato, di cui all'art. 6, come delle scorte di bordo, sara' determinato da un Collegio peritale, colle funzioni di arbitro inappellabile, composto di cinque membri, dei quali due nominati dal compratore, due dal venditore ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, sara' nominato dal presidente della Corte di cassazione di Roma sull'analoga richiesta di una delle parti.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
