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Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato, ai dirigenti dello Stato e delle aziende autonome, al personale militare delle forze armate, e dei corpi di polizia di grado non inferiore a colonnello, ai funzionari di pubblica sicurezza con qualifica dirigenziale ed ai professori ordinari dell'universita' sono aumentate:

  • a)del 18 per cento per la cessazione dal servizio fino al 1 gennaio 1976 e per quelle comprese tra il 1 gennaio 1977 ed il 1 gennaio 1979;
  • b)del 13 per cento per le cessazioni dal servizio comprese tra il 2 gennaio 1976 ed il 1 gennaio 1977. La disposizione del primo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, va interpretata nel senso che tra le pensioni a carico dello Stato, soggette alla perequazione automatica, sono ricomprese anche quelle del personale di magistratura e assimilato. Gli incrementi di pensione superiori a quelli per perequazione automatica, fruiti per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sono riassorbiti con i successivi aumenti di pensione.

Testo in vigore dal 19 aprile 1985 al 12 maggio 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 501/1988

    Ha colpito questo articolo
    5 maggio 1988

    In base alla giurisprudenza costituzionale, la pensione deve intendersi come retribuzione differita, e ciò implica l'esigenza di costante adeguamento del trattamento di quiescenza alle retribuzioni dei lavoratori in servizio attivo. Consegue che la legge n. 141 del 1985 - la quale ha stabilito, a fini perequativi, rivalutazioni percentuali delle pensioni pregresse dei pubblici dipendenti, incluse quelle dei magistrati - avrebbe dovuto adeguare le pensioni di questi ultimi alla nuova struttura retributiva (con annesso "beneficio") introdotta dalla precedente legge n. 425 del 1984 per i magistrati in servizio al 1^ luglio 1983. Peraltro, poiché la suddetta legge n. 141 ha esaurito la sua funzione riequilibratrice al 31 dicembre 1987, gli effetti della pronuncia di parziale incostituzionalità della medesima decorrono dal 1^ gennaio 1978. Sono, pertanto, costituzionalmente illegittimi - per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. - gli artt. 1, 3, primo comma, e 6 della legge 17 aprile 1985 n. 141, nella parte in cui, in luogo degli aumenti ivi previsti, non dispongono, a favore dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché dei procuratori e avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1^ luglio 1983, la riliquidazione, a cura delle Amministrazioni competenti, della pensione sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione degli artt. 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, con decorrenza dalla data del 1^ gennaio 1988. - S.nn. 124/1968, 26/1980, 173/1986.

    Art. 1 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 3 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 6 Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti · Art. 3 Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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