L'assegno mensile previsto dalla presente legge e' ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio o della paga o della retribuzione nei casi di aspettativa, di disponibilita', di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzioni di dette competenze, ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse.

Testo vigente dal 15 novembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-08;1162~art5 · fonte su Normattiva