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Lungo i tracciati delle autostrade e relativi accessi, previsti sulla base dei progetti regolarmente approvati, e' vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a metri 25 dal limite della zona di occupazione dell'autostrada stessa. La distanza e' ridotta a metri 10 per gli alberi da piantare. Le distanze di cui al comma precedente possono essere ridotte per determinati tratti ove particolari circostanze lo consiglino, con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'A.N.A.S., su richiesta degli interessati e sentito il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. Il divieto previsto dal presente articolo ha effetto dalla data della pubblicazione di apposito avviso, a cura del concessionario, sul Foglio degli annunzi legali delle singole Prefetture competenti per territorio, recante notizia dell'avvenuta approvazione del progetto di ciascuna strada. Le disposizioni contenute nei commi primo e secondo non si applicano agli impianti di telecomunicazioni. Per quanto riguarda le modalita' per la esecuzione degli spostamenti degli impianti di telecomunicazione in conseguenza della costruzione e dell'ampliamento di autostrade e per i relativi oneri si provvede con accordi tra i Ministri per i lavori pubblici e per le poste e le telecomunicazioni. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285))

Testo in vigore dal 1 gennaio 1993 al 22 dicembre 2008

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 10482/2025

    22 aprile 2025
    • STRADE
    • AUTOSTRADE

    Nel caso di immobile risalente a data antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice della strada (d.lgs. n. 285 del 1992) e del relativo regolamento attuativo (d.P.R. n. 495 del 1992) che pongano detta costruzione, distante meno di trenta metri dalla sede autostradale, in condizione di sopravvenuta illegittimità, il giudice di merito deve accertare se, alla data di costruzione, l'immobile si trovasse o meno all'interno del centro abitato, avendo riguardo alla l. 729 del 1961, n. 285 e al principio secondo cui, nei comuni dotati di piano regolatore edilizio o programma di fabbricazione, è delle relative previsioni che deve tenersi conto ai fini dell'individuazione del "perimetro urbano".

    Art. 9 · Art. 18 c.d.s. · Art. 28 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada · Art. 879 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1222/2025

    17 gennaio 2025
    • DEMANIO
    • DEMANIO STATALE

    Il divieto di costruzione, ricostruzione e ampliamento di edifici o manufatti di qualsiasi specie a distanza inferiore a venticinque metri dal limite della zona di occupazione dell'autostrada, imposto dall'art. 9 della l. n. 729 del 1961, opera soltanto per le autostrade la cui costruzione è avvenuta dopo l'entrata in vigore di detta legge, oppure per le autostrade la cui costruzione era già stata oggetto di concessione anteriormente a tale data; per le autostrade già realizzate alla data di entrata in vigore del citato art. 9, trova invece applicazione l'art. 1 del r.d. n. 1740 del 1933, a mente del quale è vietato costruire case, altre fabbriche o muri di cinta lungo le strade fuori degli abitati, a distanza minore di tre metri dal confine della strada, quando manchino linee di fabbricazione determinate da piani regolatori o di ampliamento, ovvero da deliberazioni delle autorità competenti.

    Art. 9 · Art. 1 Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 181/1973

    Questione infondata
    19 dicembre 1973

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, primo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali) e 46, terzo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Disciplina delle espropriazioni forzate per pubblica utilità) sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione: dette questioni infatti, sono state già dichiarate infondate con la sentenza n. 133 del 16 giugno 1971 e non risultano prospettati profili o argomenti che non siano eguali a quelli già considerati da questa Corte nella citata sentenza e comunque in essi non ricompresi.

    Art. 3 cost. · Art. 9 Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali · Art. 9 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 19 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 133/1971

    Questione infondata
    22 giugno 1971

    Non è fondata la questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge 24 luglio 1961, n. 729 (Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali) e dell'art. 19 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150) in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. La normativa dettata con tali disposizioni, infatti, si fonda su ragioni ne' nuove ne' contingenti ed è diretta a favorire la circolazione e ad offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze ovvero in queste abitano o operano: si tratta quindi di norme che obbediscono ad esigenze generali e non particolari, costanti e non temporanee.

    Art. 19 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 3 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 9 Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali · Art. 4 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 65/1969

    Altra decisione
    3 aprile 1969

    Qualora, prima della pronuncia della Corte costituzionale in ordine alla legittimità di una norma, sopravvenga altra legge modificativa della norma impugnata si rende necessario che gli atti siano rimessi al giudice a quo perché esamini, alla stregua delle nuove disposizioni, la rilevanza della questione di legittimità costituzionale. (Nella specie era stato impugnato l'art. 9, comma primo, della legge 24 luglio 1961, n. 729; e successivamente era entrata in vigore la legge 6 agosto 1967, n. 765 che, con l'art. 19, aveva modificato il citato art. 9).

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 9 Piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali · Art. 19 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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