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[1]Per l'occupazione delle aree necessarie alla esecuzione del piano regolatore il Comune procedera' in confronto dei rispettivi proprietari a norma delle disposizioni della presente legge e di quelle della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilita'.

[2]Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali o beni altrimenti soggetti per legge a speciale sorveglianza delle autorita' pubbliche, saranno presi dal comune di Foggia preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

Testo in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-15;854~art3 · fonte del testo