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[1]Il Comune e' autorizzato a comprendere nelle espropriazioni anche i beni attigui, l'occupazione dei quali giovi ad integrare la finalita' dell'opera ed a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.
[2]Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il Comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendono essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprieta', singolarmente se proprietari della intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie che il Comune stabilira' in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e d'igiene vigenti nel Comune stesso.
Testo in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
