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[1]Nessuno avra' diritto ad indennita' per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalla esecuzione del piano regolatore.

[2]L'indennita' dovuta ai proprietari degli immobili espropriati, e' determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile catastale netto agli effetti delle imposte sui terreni e sui fabbricati, capitalizzato ad un saggio dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della localita'.

[3]Nella determinazione della indennita' di espropriazione i periti debbono riferirsi al puro valore dell'immobile, considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilita' del terreno e debbono escludere qualsiasi coefficiente di valore che fosse realizzabile direttamente o indirettamente, mediatamente o immediatamente in dipendenza o conseguenza dell'adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

[4]Nel determinare l'indennita' per i miglioramenti e le spese fatte dopo la pubblicazione del piano, i periti dovranno attenersi alle norme dell'art. 13.

Testo in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-15;854~art5 · fonte del testo