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[1]Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme:
- a)il prefetto della provincia di Foggia in seguito a richiesta del comune di Foggia, dispone perche' in contraddittorio col Comune stesso, e coi rispettivi espropriandi, venga formato lo stato di consistenza dei beni da espropriarsi e sulle risultanze dello stato di consistenza e in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 4 della presente legge, sentito ove occorra un tecnico da lui scelto, nell'albo degli ingegneri della provincia di Foggia, determinera' la somma che dovra' depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennita' di espropriazione unica ed inscindibile, per ogni proprieta' a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprieta' stessa. Tale provvedimento sara' notificato agli espropriandi nella forma delle citazioni;
- b)nel decreto di determinazione della indennita' il prefetto deve pure stabilire i termini entro i quali l'espropriante deve eseguire il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'importo dell'indennita' di cui sopra;
- c)effettuato il deposito l'espropriante dovra' richiedere al prefetto il decreto di trasferimento di proprieta' e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni di cui al comma a) del presente articolo;
- d)tale decreto del prefetto dovra' essere, a cura dell'espropriante, trascritto all'ufficio delle ipoteche, e successivamente notificato agli interessati.
[2]La notificazione del decreto terra' luogo di presa di possesso dei beni espropriati;
- e)nei trenta giorni successivi alla notifica suddetta gli interessati potranno proporre avanti l'autorita' giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennita' come sopra determinate;
- f)trascorsi i trenta giorni dalla notifica di cui al comma d) del presente articolo senza che sia stata prodotta opposizione l'indennita' come sopra determinata e depositata diviene definitiva;
- g)le opposizioni di cui al comma e) del presente articolo saranno trattate con la procedura stabilita dall'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'art. 5 della presente legge.
Testo in vigore dal 24 luglio 1933 al 16 dicembre 2009
