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Il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta degli istituti centrali e dell'Ufficio centrale per i beni archivistici, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi nell'ambito delle attivita' e dei compiti istituzionali di catalogazione, inventariazione, prevenzione e salvaguardia dei beni culturali e ambientali. Il programma e' finalizzato:

  • a)all'avvio di un piano organico di inventariazione e catalogazione, secondo criteri uniformi, dei beni - pubblici e privati - storico-artistici, architettonico-ambientali, archeologici, storico-scientifici, linguistico-etnografici, archivistici e librari, nonche' di tutti quei beni che costituiscono una rilevante testimonianza della storia della civilta' e della cultura;
  • b)all'elaborazione di una carta conoscitiva aggiornabile della situazione di rischio del patrimonio di cui alla lettera a) del presente articolo, con relativa banca dati;
  • c)al potenziamento delle attivita' di ricerca e formazione finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio. I beni culturali, in quanto elementi costitutivi dell'identita' culturale della Nazione, per quanto riguarda il regime della circolazione, non sono assimilabili a merci. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il programma di cui al comma 1 del presente articolo entro quindici giorni dalla sua approvazione e' inviato alle competenti commissioni parlamentari. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo e' riservata una somma non inferiore all'80 per cento dello stanziamento di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Gli elaborati catalografici realizzati dal programma di cui all'articolo 1 della presente legge e tutti quelli precedentemente redatti dalle soprintendenze competenti e dagli istituti centrali o comunque da essi validati, costituiranno materiale documentale da allegarsi obbligatoriamente ad ogni progetto di recupero di immobili o aree, di singoli beni mobili, di complessi o collezioni e da utilizzarsi per la redazione della strumentazione urbanistica.

Testo in vigore dal 26 aprile 1990 al 24 aprile 2008

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