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A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni della assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. o da altri enti previdenziali, nonche' il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S. e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia. L'Istituto nazionale della previdenza sociale avra' cura di tenere separata contabilita' dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1971 al 3 maggio 1974

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 92/1977

    Illegittimità dichiarata
    30 maggio 1977

    Di fronte al principio di eguaglianza non si giustifica che fra le imprese con personale femminile, originariamente obbligate, in virtù dell'art. 11 della legge 26 agosto 1950, n. 860, ad istituire camere di allattamento o nidi aziendali, dopo che tali servizi sociali sono stati assunti dalla mano pubblica (leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 30 dicembre 1971, n. 1204) solo quelle presso le quali camere di allattamento o asili-nido aziendali fossero ancora in funzione alla data del 15 dicembre 1971, siano obbligate (come previsto dall'art. 34 legge n. 1204 del 1971), a differenza da quelle che mai li abbiano istituiti o li abbiano chiusi, a continuare a tenerli in attività (salvo autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro in caso di più limitate esigenze). Non è invece in contrasto con il principio di eguaglianza che i suddetti datori di lavoro siano gravati (come disposto dall'art. 8 legge n. 1044 del 1971) dall'aumento di aliquota retributiva destinata ad alimentare il previsto speciale fondo per gli asili nido, e ciò in quanto tale aumento è posto indistintamente a carico di tutte le imprese, con o senza personale femminile. Perciò, mentre l'art. 34 della legge n. 1204 del 1971, va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione, deve riconoscersi non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in base allo stesso parametro nei confronti dell'indicato art. 8 legge n. 1044 del 1971. Nessuna violazione dell'art. 3 Cost., è dato infine ravvisare riguardo all'art. 11 stessa legge, il quale si limita ad abrogare l'anche suindicato art. 11 della legge n. 860 del 1950.

    Art. 3 cost. · Art. 34 Tutela delle lavoratrici madri · Art. 8 Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato · Art. 11 Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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