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A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1971 sono elevati dello 0,10 per cento l'aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro al fondo adeguamento pensioni della assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia gestita dall'I.N.P.S. o da altri enti previdenziali, nonche' il contributo dovuto dai datori di lavoro ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'I.N.P.S. e sostitutivi della predetta assicurazione generale obbligatoria invalidita' e vecchiaia. L'Istituto nazionale della previdenza sociale avra' cura di tenere separata contabilita' dell'ammontare dei contributi riscossi a norma del comma precedente.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114
1Il D. L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 16 aprile 1974, n. 114, ha disposto (con l'art. 2-septies) che "L'obbligo del versamento del contributo previsto dall'articolo 8 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, deve intendersi riferito anche ai datori di lavoro i cui dipendenti sono iscritti a trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero che ne abbiano comportato l'esclusione o l'esonero e deve intendersi escluso per i datori di lavoro che occupano personale addetto ai servizi domestici e familiari e per lo Stato e per gli enti locali territoriali. Il gettito dell'addizionale contributiva di cui al comma precedente e' versato dalle gestioni previdenziali interessate direttamente al bilancio dello Stato nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 9, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1044".
Testo in vigore dal 3 maggio 1974 al 1 gennaio 1999
