Art. 36 — Fondo interbancario di garanzia
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Tra gli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento e' istituito un "Fondo interbancario di garanzia" per la copertura dei rischi derivanti dalla concessione, ai termini delle disposizioni in materia di credito agrario, di mutui di miglioramento fondiario e di formazione di proprieta' contadina, compresi quelli non assistiti dal concorso statale ovvero erogati con fondi d'anticipazione dello Stato o della Cassa per il Mezzogiorno o delle Regioni a statuto autonomo, a favore di coltivatori diretti e di piccole aziende, singoli od associati e loro cooperative. La predetta garanzia sussidiaria si esplica sino all'ammontare dell'80 per cento, della perdita che gli Istituti mutuanti dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte mutuatarie, inadempienti per almeno due rate semestrali consecutive. In dipendenza dell'indicata garanzia gli Istituti, in deroga alle norme in vigore, sono autorizzati a concedere i mutui di cui al primo comma, sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti. Il "Fondo interbancario di garanzia" ha personalita' giuridica e gestione autonoma ed e' amministrato da un Comitato composto di sette membri, di cui uno in rappresentanza del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, quattro in rappresentanza degli Istituti e Sezioni speciali di credito agrario e due in rappresentanza degli altri Istituti operanti nel settore ed aventi circoscrizione nazionale o regionale. Il Comitato e il Collegio sindacale - composto di tre membri in rappresentanza, rispettivamente, delle Amministrazioni del tesoro, dell'agricoltura e della Banca d'Italia - sono nominati con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e durano in carica tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, fra i componenti, il presidente del Comitato. Spetta al Comitato di deliberare in ordine:
- a)all'organizzazione dei servizi del "Fondo interbancario di garanzia";
- b)ai criteri e alle specifiche modalita', che dovranno presiedere e disciplinare i propri interventi;
- c)alle singole richieste di rimborso che saranno inoltrate al "Fondo" dagli Istituti di credito;
- d)a quant'altro attiene all'amministrazione, gestione e funzionamento dei "Fondo". Il "Fondo" e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate e rese esecutive con decreto del Ministro pero il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Le dotazioni finanziarie del "Fondo interbancario di garanzia" sono costituite:
- a)dalle somme che gli Istituti dovranno versare entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dal 30 giugno 1962, a seguito della trattenuta dello 0,20 per cento che gli Istituti medesimi sono tenuti ad operare una volta tanto, all'atto della prima somministrazione, sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia di cui al primo comma; 7a b)((da annue lire 2 miliardi, che gli istituti operanti nel settore del credito agrario di esercizio e di miglioramento dovranno versare secondo quote da stabilire dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione al complessivo importo delle operazioni effettuate in ciascun esercizio));
- c)dalle somme introitate dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina in applicazione della legge 14 gennaio 1959, n. 5, da versare dalla "Cassa" stessa entro due mesi dalla richiesta del Comitato;
- d)dal 30 per cento dell'importo degli interessi che andranno a maturare, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, sulle somme giacenti sul conto corrente fruttifero istituito con legge 25 luglio 1952, n. 949, Capo III; aliquota elevabile sino al 60 per cento con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
- e)dall'importo degli interessi maturati sulle somme affluite ad apposito conto corrente fruttifero intestato al "Fondo interbancario di garanzia". La garanzia di cui alla presente disposizione esplica efficacia a tutti gli effetti entro i limiti delle disponibilita' finanziarie del "Fondo". Sono trasferite al "Fondo interbancario di garanzia" le obbligazioni assunte dalla Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge 14, gennaio 1959, n. 5, che sono abrogati con l'entrata in vigore della presente legge. Il beneficio della garanzia non e' cumulabile con altri analoghi benefici previsti da leggi dello Stato e delle Regioni a statuto autonomo, ne' con la fidejussione della Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina di cui all'articolo 7 della legge 1 febbraio 1956, n. 53. Le documentazioni, le formalita', gli atti ed i contratti occorrenti per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento del Fondo interbancario di garanzia, i versamenti, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti da tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari. Il Fondo interbancario di garanzia 6 altresi' esente dall'imposta di ricchezza mobile per i redditi comunque ad esso derivanti, dai tributi e addizionali comunali e provinciali, dall'imposta camerale, nonche' dalla imposta sulle societa'.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 ottobre 1966, n. 910
7aLa L. 27 ottobre 1966, n. 910 ha disposto (con l'art. 36, comma 4) che "Il termine del 30 giugno, di cui al nono comma, lettera a) del citato articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e' mutato in quello del 31 dicembre."
Testo in vigore dal 17 settembre 1989 al 1 gennaio 1994
