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Il progetto di piano e' deliberato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per il bilancio per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la sanita', sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Comitato interministeriale per la ricostruzione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel "Bollettino ufficiale" delle Regioni. Dalla data di deliberazione del progetto di piano a termini del precedente comma e sino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al successivo articolo 5, le acque che il progetto di piano prevede di utilizzare sono riservate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. I Comuni e gli Enti interessati possono presentare, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale, osservazioni sulle quali danno parere il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. Il piano viene approvato, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la sanita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il decreto di approvazione e' pubblicato a norma del primo comma e comunicato al Parlamento.
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 27 luglio 1966
