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Il progetto di piano e' deliberato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per il bilancio per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la sanita', sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Comitato interministeriale per la ricostruzione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel "Bollettino ufficiale" delle Regioni. Dalla data di deliberazione del progetto di piano a termini del precedente comma e sino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al successivo articolo 5, le acque che il progetto di piano prevede di utilizzare sono riservate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. I Comuni e gli Enti interessati possono presentare, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale, osservazioni sulle quali danno parere il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. Il piano viene approvato, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la sanita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il decreto di approvazione e' pubblicato a norma del primo comma e comunicato al Parlamento.

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 27 luglio 1966

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 119/1971

    Questione inammissibile
    9 giugno 1971

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale: 1) degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti ed alla delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione, sollevata dalla Regione degli Abruzzi, con ricorso del 10 ottobre 1970, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 d…

    Art. 5 cost. · Art. 76 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 4/1964

    Questione infondata
    1 febbraio 1964

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, intitolata "Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo di emanare le relative norme di attuazione" in riferimento agli artt. 3, 4, 6 e 14 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3. Infatti, la legge n. 129 del 1963, nel presupposto che un piano generale per gli acquedotti, che si proponga di assicurare i rifornimenti idrici in tutto il territorio della Repubblica, non può essere impostato che secondo una visione generale delle necessità del Paese, ha provveduto a coordinare l'opera di intervento statale con quella regionale, per assicurare che l'attività pianificatrice dello Stato non si compia con sacrificio dell'autonomia regionale, ma nel rispetto delle competenze delle Regioni, fissate dagli Statuti.

    Art. 1 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione · Art. 2 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione · Art. 3 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione · Art. 4 Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al Governo ad emanare le relative norme di attuazione

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1963-02-04;129~art3 · fonte su Normattiva