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Il progetto di piano e' deliberato, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per il bilancio per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la sanita', sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Comitato interministeriale per la ricostruzione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel "Bollettino ufficiale" delle Regioni. Dalla data di deliberazione del progetto di piano a termini del precedente comma e sino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione di cui al successivo articolo 5, le acque che il progetto di piano prevede di utilizzare sono riservate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. I Comuni e gli Enti interessati possono presentare, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale, osservazioni sulle quali danno parere il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato. Il piano viene approvato, entro il terzo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto coi Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per la sanita', previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. 1 Il decreto di approvazione e' pubblicato a norma del primo comma e comunicato al Parlamento. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 1 luglio 1966, n. 506
1La L. 1 luglio 1966, n. 506 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 3 della legge 4 febbraio 1963, n. 129, entro il quale deve essere deliberato il progetto del piano regolatore generale degli acquedotti, e' prorogato di due anni. Sono parimenti prorogati di due anni il termine per l'approvazione del piano di cui al quarto comma dell'articolo 3 e quello del primo comma dell'articolo 5".
Testo in vigore dal 27 luglio 1966 al 25 agosto 1967
