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[1]Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichita' o d'arte compreso nel catalogo di cui all'articolo 23, e' obbligato a denunciarne subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso.

[2]Uguale obbligo potra' essergli imposto dalla notificazione del pregio dell'oggetto o monumento, quando per ragioni d'urgenza il Ministro della Pubblica Istruzione, dietro avviso della competente Commissione, proceda a tale notificazione prima ancora della inscrizione in catalogo.

[3]L'effetto di tale notificazione e' temporaneo, e duraturo fino all'inscrizione o meno nel catalogo stesso.

[4]Nell'atto stesso dell'alienazione, il venditore deve rendere edotto il compratore che il monumento o l'oggetto di antichita' o d'arte e' compreso nel catalogo, ovvero e' stata fatta la notificazione, di cui al comma precedente; e il compratore per effetto di tale notizia restera' vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 26 e 27, a non disporre del monumento o dell'oggetto che previa denuncia.

Testo in vigore dal 27 giugno 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-06-12;185~art5 · fonte del testo

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